PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Formazione in sessuologia).

      1. Ai fini di sviluppare, promuovere e coordinare la formazione in sessuologia e assicurare la qualità della sua applicazione da parte di professionisti, la presente legge stabilisce i criteri di formazione per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.

Art. 2.
(Percorsi formativi).

      1. I percorsi formativi per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché la Federazione italiana di sessuologia scientifica (FISS), da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce per ciascuna delle figure professionali ivi indicate:

          a) le finalità, gli obiettivi e la durata del percorso formativo;

          b) i requisiti di ammissione;

          c) i contenuti e le attività oggetto di apprendimento;

          d) le metodologie di insegnamento;

          e) i criteri di valutazione delle competenze apprese.

 

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      3. Al termine di ciascun percorso formativo è rilasciato un attestato di competenza che consente l'iscrizione al registro professionale di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Registro professionale).

      1. È istituito un registro professionale articolato in sezioni per ciascuna delle qualifiche professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.
      2. È ammessa l'iscrizione contemporanea in più sezioni del registro se si è in possesso dell'attestato di competenza richiesto per ciascuna qualifica.
      3. Il registro è tenuto dalle associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali riconosciute ai sensi dell'articolo 4.

Art. 4.
(Associazioni di liberi professionisti che promuovono la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali).

      1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, i princìpi, le finalità e le caratteristiche che le associazioni di esercenti le professioni di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico devono avere al fine di ottenere il riconoscimento che le autorizza all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui agli articoli 2 e 3, tenuto conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3 del presente articolo.
      2. Il decreto di cui al comma 1 ammette al riconoscimento le associazioni di

 

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liberi professionisti, di natura privatistica, che:

          a) sono liberamente costituite e non hanno fini di lucro;

          b) stabiliscono che la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

          c) sono attive su tutto il territorio nazionale e svolgono attività mirate alla tutela degli utenti;

          d) sono costituite almeno da quattro anni.

      3. Gli statuti e le clausole associative devono altresì garantire: la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse o d'incompatibilità; la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi; la dialettica democratica tra gli associati; l'osservanza di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione; l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e, in particolare, i livelli di qualificazione professionale, la costante verifica di professionalità per gli iscritti e l'effettiva applicazione del codice etico.
      4. Le associazioni di liberi professionisti possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale e tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e siano redatti sulla base di elementi e di dati, concernenti la professionalità e le relative specializzazioni, direttamente acquisiti o riscontrati o comunque in possesso dell'associazione.
      5. Il decreto di riconoscimento di cui al comma 1 prevede, inoltre, le modalità di tenuta del registro professionale e delle sue sezioni da parte delle associazioni di

 

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liberi professionisti, il controllo sul costante possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo a pena di cancellazione dal registro e la conseguente inibizione per gli iscritti di utilizzare gli attestati rilasciati ai sensi del comma 4.

Art. 5.
(Riconoscimento della FISS).

      1. La FISS, associazione che riunisce le associazioni, gli enti e le fondazioni nazionali, pubblici e privati, aventi per oggetto la sessuologia con il fine di promuover la scienza sessuologica e le sue applicazioni professionali, è autorizzata all'organizzazione dei corsi di formazione, al rilascio degli attestati di competenza e alla tenuta del registro professionale di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 4 e 3.
      2. Alla FISS si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.